Il Decreto Legislativo 43/2025 e la circolare n. 32/2025 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno apportato un cambiamento significativo alla definizione delle categorie a cui vengono applicate le imposte di consumo erariale, note più comunumenete come accise. Fino al termine del 2025 infatti si faceva la distinzione tra "usi civili" e "usi industriali" per l'applicazione dell'accisa. Con la nuova normativa si parla ora di "usi domestici" e "usi non domestici": cos'è cambiato da un punto di vista pratico? Il valore dell'accisa è rimasto invariato, ad essere cambiate sono le categorie di attività e utenze che ricadono sotto gli usi non domestici.
Dal 1 gennaio 2026 rientrano tra gli usi domestici le seguenti categorie di utenze che utilizzano il gas naturale come combustibile:
abitazioni e rispettive pertinenze;
uffici pubblici (tutte le istituzioni educative, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed enti del Servizio sanitario nazionale, ecc..);
uffici, anche di società e imprese, situati al di fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta la normale attività produttiva (eventuali case di proprietari, dirigenti e impiegati di un'impresa che siano ubicate all'interno del perimetro dello stabilimento produttivo vengono quindi considerate ad uso domestico);
studi professionali;
istituti di credito (banche commerciali, banche online, banche popolari, casse di risparmio, banche di credito cooperativo, società finanziarie);
istituti di istruzione;
produzione di energia termica ai fini di cessione a terzi per usi domestici;
riempimento del serbatoio di autoveicoli tramite impianti derivati dalla rete di distribuzione domestica.
Gli usi non domestici vengono invece definiti in via residuale: tutto ciò che non è compreso nell'elenco soprastante. Ciò implica che tutte le utenze che fino al 31 dicembre 2025 erano classificate come "usi industriali" vengono ora automaticamente classificate come utenze non domestiche. Un elenco non esaustivo di tali attività comprende:
industria manifatturiera e di servizi;
attività artigianali e agricole;
settore alberghiero e della ristorazione;
settore della distribuzione commerciale;
impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche;
enti fiera, lavanderie, ospedali
impianti di cogenerazione;
attività ricettive svolte da istituzioni dedite all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti;
uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode ubicati all'interno del recinto delle imprese.
Il cambiamento più significativo che è stato introdotto con la nuova classificazione riguarda alcune attività che prima ricadevano sotto l'egida degli "usi civili" e che a partire dal 1 gennaio 2026 rientrano invece tra gli usi non domestici, in particolare:
biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinema, discoteche;
sale per concerti, sale da gioco, sale da ballo e locali notturni;
cremazione dei defunti;
poliambulatori per fisioterapia, case di cura;
stabilimenti balneari ed esercizi similari.
Per quest'ultimo elenco di utenze il riconoscimento dell'accisa per usi non domestici non è automatico e va presentata una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 al proprio fornitore di gas naturale in cui devono essere presenti l'attività svolta nella località di fornitura del gas, come viene utilizzato il gas stesso e il numero di iscrizione presso la Camera di Commercio competente. Senza la dichiarazione, sebbene queste utenze abbiano diritto all'applicazione dell'imposta per usi non domestici, il fornitore di gas naturale è costretto a continuare ad applicare la normale accisa per usi domestici.
E se all'interno di una stessa utenza ci fossero dei consumi imputabili sia agli usi domestici sia agli usi non domestici? In questo caso si parla di usi promiscui: il cliente finale deve presentare un'esplicita richiesta al fornitore di gas naturale in cui vanno indicate le percentuali di gas naturale da considerare per usi domestici e per usi non domestici, l'attività svolta dall'azienda. Inoltre va allegata una relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato in cui siano esplicitate le percentuali di gas per usi domestici e non domestici e gli eventuali motivi per i quali non è possibile installare dei contatori che quantificano con esattezza la ripartizione tra gli utilizzi del gas. Se fossero presenti degli usi promiscui e il cliente non dovesse presentare la documentazione richiesta, il fornitore provvederà ad applicare a tutti i consumi di gas naturale il valore dell'accisa più penalizzante, ovvero quella per usi domestici.
Il valore dell'accisa viene stabilito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite il Testo Unico delle Accise (TUA) e si differenzia in base alla tipologia e ai consumi dell'utenza a cui viene applicata:
per gli usi non domestici l'accisa è pari a 0,012498 €/Sm3 fino a 1.200.000 Sm3/anno e pari a 0,0074988 €/Sm3 oltre questa soglia;
per gli usi domestici nei territori di cui all'articolo 1 del DPR 218/1978 (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, province di Latina e Frosinone, comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto con più di 10.000 abitanti al 18 agosto 1957, comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, Isola d'Elba, Isola del Giglio e Capraia Isola) l'accisa è pari a:
0,038 €/Sm3 fino a 120 Sm3/anno;
0,135 €/Sm3 da 121 a 480 Sm3/anno;
0,120 €/Sm3 da 481 a 1.560 Sm3/anno;
0,150 €/Sm3 oltre i 1.560 Sm3/anno;
per gli usi domestici in tutti gli altri territori non citati in precedenza l'accisa è pari a:
0,044 €/Sm3 fino a 120 Sm3/anno;
0,175 €/Sm3 da 121 a 480 Sm3/anno;
0,170 €/Sm3 da 481 a 1.560 Sm3/anno;
0,186 €/Sm3 oltre i 1.560 Sm3/anno.
Vediamo più nel concreto l'impatto economico che hanno l'accisa in bolletta per alcune tipologie di utenza.
Caso 1: famiglia tipo di 4 persone situata a Ravenna (consumo annuale di gas di 1.400 Sm3)
L'utenza è classificabile sicuramente come uso domestico del gas; inoltre non è situata in alcuna area citata nel DPR 218/1978 perciò ricade nella terza casistica citata sopra.
Importo accisa = 0,044 €/Sm3 * 120 Sm3+ 0,175 €/Sm3 * (480 - 120) Sm3 + 0,170 €/Sm3 * (1.400 - 480) Sm3 = 224,68 €.
Caso 2: famiglia tipo di 4 persone situata a Matera (consumo annuale di gas di 1.400 Sm3)
Anche in questo caso l'utenza è classificabile sicuramente come uso domestico del gas ma è situata in basilicata, perciò rientra tra le aree citate nel DPR 218/1978: il valore dell'accisa da applicare è quello della seconda casistica..
Importo accisa = 0,038 €/Sm3 * 120 Sm3 + 0,135 €/Sm3 * (480 - 120) Sm3 + 0,120 €/Sm3 * (1.400 - 480) Sm3 = 163,56 €.
Una famiglia media di 4 persone appartenente alle aree del DPR del 6 marzo 1978 spende quasi il 30% in meno di accisa rispetto a una famiglia analoga non citata nel DPR.
Caso 3: piccolo ristorante con consumo annuale di gas pari a 12.000 Sm3
Il settore della ristorazione rientra tra gli usi non domestici del gas con consumi inferiori a 1.200.000 Sm3 /anno, perciò l'accisa da applicare avrà un valore fisso indipendente dalla zona geografica.
Importo accisa = 0,012498 €/Sm3 * 12.000 Sm3 = 150,00 €.
È evidente come l'accisa per usi non domestici sia molto inferiore a quella per usi domestici ed è proprio per questo che è fondamentale essere certi che il fornitore stia applicando l'accisa giusta. In questo caso, se il titolare del ristorante per qualche motivo non si fosse premurato di controllare la bolletta e il fornitore gli avesse applicato per errore l'accisa per usi domestici, avrebbe speso quasi 2.200 € invece che 150 €! Purtroppo non capita così raramente che tra le PMI non si presti molta attenzione all'applicazione dell'accisa e questo può portare ad un importante aggravio di costi. Se vuoi verificare di stare pagando l'accisa giusta o se non sai come fare per chiedere al fornitore di applicarti la giusta aliquota prenota un appuntamento: vedremo insieme come procedere e come farti pagare soltanto quello che ti è dovuto per legge.
Per le Regioni a statuto ordinario è prevista anche l'applicazione dell'addizionale regionale all'accisa: si tratta di un'ulteriore aliquota da corrispondere allo Stato che viene determinata direttamente dalle Regioni interessate. Vista la diversità geografica del territorio, alcune regioni prevedono una differente imposta anche in base alla fascia climatica di appartenenza del singolo Comune.
Di seguito è riportato l'attuale valore dell'addizionale regionale per il gas ad uso domestico:
L'importo dell'addizionale regionale è molto variabile di Regione in Regione: si passa infatti dagli 0,005165 €/Sm3 dell'Umbria agli 0,03099 di Regioni come il Lazio e la Calabria: per una famiglia tipo di 4 persone con un consumo di gas pari a 1.400 Sm3 /anno questo si traduce in una differenza di costo di circa 35 € all'anno.
Di seguito viene invece riportato il valore dell'addizionale regionale per i consumi di gas ad uso non domestico:
In questo caso l'addizionale regionale è molto simile tra le varie Regioni, tuttavia i maggiori consumi portano la differenza di costo in bolletta anche oltre i 1.000 € l'anno quando si superano i 900.000 Sm3 /anno.
Il Testo Unico delle Accise prevede delle agevolazioni o l'esenzione dal pagamento dell'accisa per alcuni settori: in tutti i casi è necessario comunque richiedere l'agevolazione, l'esclusione o l'esenzione dal pagamento dell'accisa presentando una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio in cui si esplicita l'attività svolta dall'impresa e si evidenzia se sono presenti eventuali usi promiscui. In particolare le seguenti casistiche presentano l'accisa agevolata:
l'azionamento di autovettura da noleggio da piazza, compresi i motoscafi e le vetture lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone e l'azionamento di autoambulanze hanno l'aliquota ridotta a 0,0074988 €/Sm3 , ovvero al 40% del valore nominale;
gli utilizzi del gas naturale per autotrazione prevedono un'accisa pari a 0,00331 €/Sm3 (momentaneamente annullata dall'8 aprile al 6 giugno 2026) e l'azzeramento dell'addizionale regionale;
la produzione di energia elettrica ha l'accisa pari a 0,0004493 €/Sm3 e l'azzeramento dell'addizionale regionale;
il gas naturale utilizzato per l'autoproduzione di energia elettrica è soggetto ad un'imposta pari a 0,00013479 €/Sm3 e all'azzeramento dell'addizionale regionale;
il riscaldamento dei locali appartenenti alle Forze Armate prevede un'accisa di 0,01166 €/Sm3 e l'azzeramento dell'addizionale regionale;
le attività di cantiere, le operazioni da campo per la coltivazione di idrocarburi e i motori fissi hanno un'aliquota pari a 0,01173 €/Sm3 e non hanno addizionale regionale.
I seguenti utilizzi del gas naturale sono esclusi dall'applicazione dell'accisa, previa presentazione di una relazione tecnica in cui si attesti la percentuale di gas sul totale non sottoposto all'imposta erariale e della relativa documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza:
per processi elettrolitici o di riduzione chimica;
per processi mineralogici o metallurgici quali fabbricazione del vetro, fabbricazione di prodotti ceramici, fabbricazione di piastrelle e mattoni, produzione di cemento, calce, gesso e calcestruzzo, produzione di pietre ornamentali e per l'edilizia, processi siderurgici e di trasformazione di ferro e acciaio, attività di fonderia;
qualsiasi processo per il quale il costo del gas naturale incida per più del 50% sul costo del prodotto finito.
I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
ad organizzazioni internazionali riconosciute e ai rispettivi membri;
a qualsiasi Stato facente parte della NATO, ad esclusione delle Forze Armate nazionali per le quali è prevista l'applicazione dell'accisa agevolata;
nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o organizzazione internazionali che consenta inoltre l'esenzione dall'IVA;
all'utilizzo come combustibile per motori dei veicoli delle Forze Armate nazionali o per la navigazione marittima;
al prosciugamento e alla sistemazione di territori colpiti da alluvioni;
al sollevamento delle acque per agevolare la coltivazione di fondi rustici su terreni bonificati;
all'iniezione negli altiforni;
alla navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto.
Per l'energia elettrica l'applicazione dell'accisa è più semplice e lineare rispetto al gas naturale: non si effettua una distinzione tra usi domestici e usi non domestici ma soltanto tra utilizzo dell'energia elettrica in abitazioni e per qualsiasi altro uso.
Le abitazioni hanno solitamente una potenza impegnata pari a 3 kW perciò sono esenti dal pagamento dell'accisa per i primi 150 kWh consumati ogni mese: poichè il consumo medio di una famiglia di 4 persone è di circa 2.700 kWh all'anno, all'atto pratico la maggioranza delle utenze domestiche di residenza deve pagare l'accisa su meno di 1.000 kWh all'anno, equivalenti ad un costo poco superiore a 20 €. Un'analoga utenza non residente o residente con potenza impegnata superiore a 3 kW dovrebbe invece pagare circa 61,30 € all'anno di imposta erariale.
È importante sottolineare come l'utenza intestata ad un condominio, ad esempio afferente alla luce delle scale e agli ascensori, rientri nella categoria degli "usi in locali e luoghi diversi da abitazioni" in quanto non facente riferimento in sè ad una specifica abitazione, perciò è soggetta ad un'imposta erariale inferiore su tutti i consumi elettrici.
Come per il gas naturale, anche per l'energia elettrica sono previste esenzioni ed agevolazioni dall'applicazione dell'accisa.
I seguenti utilizzi dell'energia elettrica sono esclusi dall'applicazione dell'accisa, previa presentazione di una relazione tecnica in cui si attesti il reale utilizzo dell'energia elettrica fornita e della relativa documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza:
per processi elettrolitici o di riduzione chimica;
per processi mineralogici o metallurgici quali fabbricazione del vetro, fabbricazione di prodotti ceramici, fabbricazione di piastrelle e mattoni, produzione di cemento, calce, gesso e calcestruzzo, produzione di pietre ornamentali e per l'edilizia, processi siderurgici e di trasformazione di ferro e acciaio, attività di fonderia;
qualsiasi processo per il quale il costo dell'energia elettrica incida per più del 50% sul costo del prodotto finito.
L'energia elettrica è esente dal pagamento dell'accisa:
per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
nell'esercizio di linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
nell'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano;
nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o organizzazione internazionali che consenta inoltre l'esenzione dall'IVA;
nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
per la fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute e relativi membri, nei limiti delle condizioni fissate dalle convenzioni;
per la fornitura a qualsiasi Stato della NATO, ad eccezione delle Forze Armate nazionali;
quando è prodotta da impianti azionati con fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW e consumata dalle imprese in locali diversi dalle abitazioni.
Quali sono le nozioni veramente essenziali da tenere in mente?
Per il gas naturale:
la distinzione tra usi domestici e usi non domestici è fondamentale (nel primo caso conta anche la zona geografica);
è presente anche un addizionale regionale oltre all'accisa in sè per le Regioni a statuto ordinario;
esistono dei settori esclusi o esenti dall'applicazione dell'accisa.
Per l'energia elettrica:
l'accisa si differenzia se applicata ad utenze domestiche o a qualsiasi altro tipo di utenza;
esistono dei settori esclusi o esenti dall'applicazione dell'accisa.
La corretta applicazione dell'accisa è uno degli aspetti che risulta più trascurato o soggetto ad errori nelle bollette delle PMI e dei condomini e che porta contestualmente a delle spese extra, anche ingenti. Per questo motivo rivolgersi ad un consulente energetico specializzato nell'argomento è la chiave per assicurarti che la tua bolletta sia corretta e che tu stia già usufruendo delle eventuali agevolazioni o esclusioni dal campo di applicazione dell'accisa. Se desideri un'analisi dettagliata della tua situazione prenota subito un appuntamento, la prima consulenza è sempre gratuita e senza impegno!
Tutti i dati provengono dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai seguenti documenti:
Testo Unico delle Accise consultabile qui: https://www.adm.gov.it/portale/sdg/normativa4;
Decreto Legislativo 43/2025 sulla nuova classificazione degli usi del gas consultabile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/04/25G00052/sg;
Circolare n. 32/2025 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
valori dell'accisa in vigore al 23 maggio 2026 consultabili qui: https://www.adm.gov.it/portale/aliquote-accisa-nazionali
Ultimo aggiornamento della Guida: giugno 2026.