L'IVA viene applicata a tutte le voci presenti in bolletta: fornitura di energia elettrica, corrispettivi di trasporto, oneri di sistema e accisa. L'unica voce esente da IVA, nel caso in cui sia dovuto, è il canone RAI. Sono possibili due regimi IVA, standard al 22% e agevolata al 10%.
Tra i clienti finali che possono usufruire dell'IVA agevolata al 10% si trovano:
abitazioni e condomini di carattere esclusivamente residenziale;
imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le industrie poligrafiche, editoriali e simili;
utenze per il funzionamento degli impianti di irrigazione, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzate da consorzi di bonifica e di irrigazione;
clienti grossisti come all'articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo n. 79/1999;
strutture abitative, anche a carattere collettivo, come caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali.
Tutte le altre utenze di carattere industriale e commerciale che non sono citate nel precedente elenco usufruiscono della normale IVA al 22%.
I condomini meritano un'attenzione particolare, in quanto è richiesto che siano esclusivamente a carattere residenziale: se in una qualche parte del condominio dovesse esserci anche soltanto un locale adibito ad attività commerciale decadrebbero i requisiti per avere l'IVA agevolata al 10% e si dovrebbe pagare il 22% di IVA come una qualunque attività commerciale o industriale. Per poter usufruire dell'IVA agevolata, tranne nel caso di utenze domestiche, è necessario presentare una richiesta al proprio fornitore di energia elettirca in cui si dichiara che tutta l'energia prelevata in quella determinata utenza ricade nella categoria agevolata.
Per completezza è importante citare anche alcune categoria particolari di utenze non soggette all'IVA:
consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, edifici dell'ONU, Comunità Europee e comandi militari;
clienti classificati come "esportatori abituali";
clienti classificati come passivi rivenditori.
Quanto può impattare l'errata applicazione dell'IVA in un'industria di medie dimensioni?
Consideriamo un'impresa manifatturiera avente dei consumi pari a 1.000.000 kWh annui: una buona stima del costo sostenuto per fornitura di energia elettrica, trasporto, oneri di sistema e accisa è di circa 240.000 € con le attuali quotazioni di mercato. Se all'impresa venisse applicata correttamente l'IVA al 10% pagherebbe in totale 264.000 € ma se invece le venisse applicata l'IVA standard si troverebbe a dover pagare 292.800 €, quasi 30.000 € in più ogni anno!
Come per l'energia elettrica, l'IVA viene applicata a tutte le voci presenti in bolletta. Anche in questo caso sono possibili due regimi IVA: standard al 22% e agevolata al 10%.
Tra i clienti finali che possono usufruire dell'IVA agevolata al 10% si trovano:
abitazioni e condomini di carattere esclusivamente residenziale sulla quota variabile dei consumi fino a 480 Sm3/anno;
imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le industrie poligrafiche, editoriali e simili;
utenze che immettono direttamente il gas naturale nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogato o destinato ad imprese che lo utilizzano per la produzione di energia elettrica.
Tutte le altre utenze di carattere industriale e commerciale che non sono citate nel precedente elenco usufruiscono della normale IVA al 22%.
I condomini meritano un'attenzione particolare, in quanto è richiesto che siano esclusivamente a carattere residenziale: se in una qualche parte del condominio dovesse esserci anche soltanto un locale adibito ad attività commerciale decadrebbero i requisiti per avere l'IVA agevolata al 10% e si dovrebbe pagare il 22% di IVA come una qualunque attività commerciale o industriale. Per poter usufruire dell'IVA agevolata, tranne nel caso di utenze domestiche, è necessario presentare una richiesta al proprio fornitore di gas naturale in cui si dichiara che tutto il gas utilizzato ricade nella categoria agevolata.
Per le utenze domestiche si applica l'IVA agevolata soltanto per i primi 480 Sm3 consumati in un anno ed esclusivamente sulle quote variabili dei costi sostenuti. I costi dovuti alle quote fisse hanno in ogni caso l'IVA al 22%. Se vuoi saperne di più su quote fisse e variabili degli oneri del gas consulta la Guida al trasporto e agli oneri del gas.
Per completezza è importante citare anche alcune categoria particolari di utenze non soggette all'IVA:
consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, edifici dell'ONU, Comunità Europee e comandi militari;
clienti classificati come "esportatori abituali";
clienti classificati come passivi rivenditori.
Quanto può impattare l'errata applicazione dell'IVA in un'attività di piccole o medie dimensioni?
Consideriamo un'impresa manifatturiera con un modesto capannone e avente dei consumi pari a 40.000 Sm3 annui: una buona stima del costo sostenuto per fornitura di gas naturale, trasporto, oneri di sistema, accisa e addizionale regionale è di circa 36.000 € con le attuali quotazioni di mercato. Se all'impresa venisse applicata correttamente l'IVA al 10% pagherebbe in totale 39.600 € ma se invece le venisse applicata l'IVA standard si troverebbe a dover pagare 43.920 €, circa 4.300 € in più ogni anno! Per una PMI l'impatto dell'errata applicazione dell'IVA è più modesto per il gas naturale rispetto all'energia elettrica, tuttavia si parla sempre di migliaia di euro di costi facilmente evitabili.
Tutti i dati provengono dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal Testo Unico IVA consultabile qui: https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/25/decreto-iva-tabelle.
Ultimo aggiornamento della Guida: giugno 2026.