Il Decreto Legislativo 131/2023 ha stabilito che tutte le imprese che soddisfano determinati requisiti possano godere di una riduzione della componente ASOS fino all'85% rispetto alla situazione standard. Per poter accedere alle agevolazioni l'impresa deve effettuare annualmente la Dichiarazione elettrivori a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) e deve:
essere classificabile come "a forte consumo di energia elettrica" o elettrivora ed avere quindi realizzato un consumo superiore a 1 GWh (ovvero 1.000.000 kWh) nell’anno precedente la Dichiarazione elettrivori;
possedere uno tra i seguenti requisiti:
operare in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01;
operare in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01;
aver beneficiato nell’anno 2022 o 2023 dell’agevolazione alle imprese energivore perché possedevano il codice ATECO ricompreso nel vecchio Allegato 3 o Allegato 5 con VAL > 20% delle Linee Guida CE;
essere in possesso di una Diagnosi Energetica in corso di validità;
rispettare almeno una delle green conditionalities:
attuare le raccomandazioni presenti nel Rapporto di Diagnosi Energetica qualora tempo di ritorno e costo dell’investimento siano adeguati;
coprire almeno il 30% del fabbisogno elettrico con energia prodotta da fonti rinnovabili:
investire almeno il 50% dell’agevolazione in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra;
non essere in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.
Il secondo requisito richiesto per l'accesso alle agevolazioni riguarda il settore di appartenenza dell'azienda e si traduce perciò in una verifica del codice ATECO. A seguito del recepimento della nuova classificazione delle attività economiche NACE proposta dalla Commissione Europa, a partire dal 1 aprile 2025 è stata adottata ufficialmente la lista aggiornata dei codici ATECO nota come ATECO 2025: questa riclassificazione ha impattato anche alcuni codici presenti nell'Allegato 1 della comunicazione della Commissione 2022/C 80/01. Ad esempio il codice ATECO 2022 10.86 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici, appartenente ai settori ad alto rischio di rilocalizzazione, è stato riallocato in 6 differenti codici ATECO 2025 di cui soltanto 2 appartenenti ai settori ad alto rischio di rilocalizzazione.
Scopri subito se il codice ATECO 2025 della tua azienda è compreso tra quelli dell'Allegato 1!
La tua azienda potrebbe accedere alle agevolazioni:
in caso di appartenenza ad uno dei codici ATECO 2025 presenti nell'Allegato 1 della comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione Europea;
se appartiene ai codici ATECO presenti nell'Allegato 3 delle linee guida CE;
se appartiene ai codici ATECO presenti nell'Allegato 5 delle medesime linee guida e il costo sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica è superiore al 20% del Valore Aggiunto Lordo (VAL) generato dall'impresa.
Se un'impresa risulta idonea all'accesso alle agevolazioni può scegliere la modalità con cui preferisce usufruirne: è possibile infatti avere una scontistica sulla componente ASOS degli oneri generali oppure avere un azzeramento della componente ASOS e pagare una percentuale del Valore Aggiunto Lordo direttamente a CSEA.
La classe di agevolazione spettante all'impresa è determinata dal suo codice ATECO:
classe ASOS 1: tutte le imprese che rientrano nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione. È previsto il pagamento del 15% della componente ASOS che verrebbe normalmente applicata all'azienda oppure l'azzeramento della componente ASOS e il pagamento dello 0,5% del VAL a CSEA;
classe ASOS 2: tutte le imprese che rientrano nei settori a rischio di rilocalizzazione. È previsto il pagamento del 25% della componente ASOS che verrebbe normalmente applicata all'azienda oppure l'azzeramento della componente ASOS e il pagamento dell'1% del VAL a CSEA. Inoltre se l'azienda copre il suo fabbisogno di energia elettrica per almeno il 50% da fonte rinnovabile, di cui il 10% è derivante da contratti PPA o il 5% è derivante da energia prodotta in sito, è possibile usufruire della classe di agevolazione ASOS 1;
classe ASOS 3: imprese a forte consumo di energia non appartenenti alle precedenti categorie ma che hanno goduto delle agevolazioni negli anni 2022 e 2023 per l'appartenenza all'Allegato 3 o all'Allegato 5 delle linee guida CE. È previsto per il 2026 il pagamento del 35% della componente ASOS che verrebbe normalmente applicata all'azienda oppure l'azzeramento della componente ASOS e il pagamento dell'1,5% del VAL a CSEA. Per il 2027 la componente ASOS dovrà essere pagata per il 55% oppure si dovrà pagare il 2,5% del VAL. Per il 2028 le percentuali saliranno all'80% per la componente ASOS e al 3,5% per il VAL. Dal 2029 non sono più previste agevolazioni. Se l'azienda copre il suo fabbisogno di energia elettrica per almeno il 50% da fonte rinnovabile, di cui il 10% è derivante da contratti PPA o il 5% è derivante da energia prodotta in sito, è possibile continuare ad usufruire dell'agevolazione del 2026 anche per gli anni a seguire;
classe 0: tutte le altre imprese che pur essendo a forte consumo di energia non rientrano nelle precedenti casistiche. In questo caso non sono previste agevolazioni e la componente ASOS va pagata per intero.
È importante evidenziare che per ottenere lo sconto sulla componente ASOS è sufficiente effettuare la Dichiarazione elettrivori a CSEA in quanto l'agevolazione verrà applicata direttamente in bolletta. Se invece si dovesse scegliere il pagamento della percentuale del VAL si avrebbe l'azzeramento della voce ASOS in bolletta e si dovrebbe effettuare il pagamento in due rate, una a giugno e una a dicembre dell'anno di agevolazione, direttamente a CSEA. In ogni caso, tuttavia, il costo sostenuto per il pagamento della componente ASOS o della percentuale del VAL deve essere superiore a 0,50 €/MWh.
E se dovessi scegliere di avere lo sconto sulla componente ASOS e poi ti rendessi conto che pagare la percentuale sul VAL sarebbe stato più vantaggioso? Niente paura: entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di agevolazione CSEA effettua dei calcoli di conguaglio considerando entrambe le alternative e provvede a restituire quanto pagato "in eccesso". Nota bene: nel caso in cui l'incidenza dell'agevolazione risultasse inferiore a 0,50 €/MWh CSEA provvederà al conguaglio a suo favore e la tua azienda dovrà versare la differenza per raggiungere quella soglia.
In sintesi:
Vediamo ora con un esempio pratico l'impatto che può avere l'agevolazione della componente ASOS in bolletta (e più in generale per il bilancio della tua azienda).
Supponiamo che la tua sia un'azienda a forte consumo di energia operante nel settore alimentare, in particolare dedita alla produzione di prodotti da forno e avente codice ATECO 2025 10.72. Consideriamo 7 stabilimenti produttivi in Italia, 4 dei quali collegati in Media Tensione con potenza impegnata di 1.250 kW e 3 in Bassa Tensione con potenza impegnata di 80 kW, per con un totale di consumi pari a 24.000.000 kWh (di cui 22.500.000 kWh dovuti ai POD in MT e 1.500.000 kWh dovuti ai POD in BT).
Il codice ATECO dell'azienda rientra tra quelli dei settori "a rischio di rilocalizzazione" perciò può richiedere l'agevolazione di classe ASOS 2. Per considerare il caso "peggiore" assumiamo che l'azienda non copra il 50% del suo fabbisogno di energia elettrica tramite fonti rinnovabili perciò la classe di agevolazione rimane ASOS 2.
Calcoliamo innanzitutto il costo annuo da sostenere senza l'agevolazione della componente ASOS:
quota fissa MT: 330,93 €/anno/POD * 4 POD = 1.323,72 €;
quota potenza MT: 0,9766 €/kW/mese/POD * 1.100 kW * 12 mesi * 4 POD = 51.564,48 €;
quota energia MT: 0,041668 €/kWh * 22.500.000 kWh = 937.530,00 €;
quota fissa BT: 11,936 €/anno/POD * 3 POD = 35,81 €;
quota potenza BT: 1,1343 €/kW/mese/POD * 65 kW * 12 mesi * 3 POD = 2.654,26 €;
quota energia BT: 0,041758 €/kWh * 1.500.000 kWh = 62.637,00 €;
TOTALE: 1.055.745,27 €
Calcoliamo ora il costo annuo con l'agevolazione ASOS 2:
quota fissa: 68,80 €/anno/POD * 4 POD = 275,20 €;
quota potenza: 0,203 €/kW/mese/POD *1.100 kW * 12 mesi * 4 POD =10.718,40 €;
quota energia: 0,00838 €/kWh * 22.500.000 kWh = 188.550,00 €;
quota fissa BT: 2,48 €/anno/POD * 3 POD = 7,44 €;
quota potenza BT: 0,2358 €/kW/mese/POD * 65 kW * 12 mesi * 3 POD = 551,77 €;
quota energia BT: 0,008607 €/kWh * 1.500.000 kWh = 12.910,50 €;
TOTALE: 213.013,31 €
Per tale azienda poter usufruire dell'agevolazione sulla componente ASOS vorrebbe dire risparmiare oltre 800.000 € all'anno!
Quali costi bisogna sostenere per poter richiedere l'agevolazione? Innanzitutto la tua azienda deve possedere una Diagnosi Energetica in corso di validità (una Diagnosi è valida per 4 anni dal momento della sua redazione) e un costo indicativo per la sua produzione è di circa 3.500-7.000 € in base alla complessità del caso specifico. In seconda battuta bisogna versare il contributo amministrativo a CSEA, pari a 50 € se si presenta la Dichiarazione elettrivori in sessione ordinaria e pari a 300 € se la si presenta in sessione suppletiva. Per ultimo bisogna mantenere l'agevolazione di anno in anno: nel caso in cui decidessi di acquistare Garanzie di Origine fino a coprire il 30% del fabbisogno elettrico della tua azienda (opzione B delle green conditionalities) dovresti assicurarti circa 8.400.000 kWh di energia per un costo sicuramente non superiore a 20.000 €.
Il ritorno economico è praticamente immediato, anche considerando tutti i costi da sostenere, perciò se pensi di ricadere in questa casistica o se vuoi una valutazione personalizzata della tua situazione prenota subito un appuntamento! La prima consulenza è sempre gratuita e grazie alla mia qualifica ed esperienza da Esperto in Gestione dell'Energia posso sia redarre e firmare la Diagnosi Energetica sia aiutarti ad acquistare al miglior prezzo le Garanzie di Origine di cui hai bisogno sia assisterti nella presentazione della Dichiarazione elettrivori.
Tutti i dati provengono dai siti di CSEA e di ARERA e dai seguenti documenti:
Decreto Legislativo 131/2023 consultabile qui: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;131;
comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 consultabile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A080%3AFULL;
Allegato 3 delle Linee Guida CE consultabile qui: https://www.fiscoetasse.com/files/14358/allegato-3-linee-guida-ce.pdf:
Allegato 5 delle Linee Guida CE consultabile qui: https://www.fiscoetasse.com/files/14359/allegato-5-linee-guida-ce.pdf.
Ultimo aggiornamento della Guida: maggio 2026.